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Pillola n.153 del 25 febbraio 2022

L’ordinanza del 17.02.2022 n. 5276 della Corte di Cassazione non aiuta a rendere più limpida la nebulosa del fenomeno di interposizione i cui effetti, in ambito fiscale, si condensano nell’art. 37 d.P.R. 600/1973 a mente del quale, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti sono imputati al contribuente interponente.

Disconoscendo le corpose elaborazioni dottrinarie prodotte con aderenza al profilo civilistico, la Suprema Corte ha ribadito non esserci alcuna distinzione – in senso alla norma ricavabile dalla citata disposizione di cui all’art. 37 – tra interposizione fittizia e interposizione reale, essendo il possesso del reddito da parte dell’interponente l’unico elemento dirimente.

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