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Pillola n. 149 del 09 febbraio 2022

Pillola a cura del Dottor Francesco Santori

LA SOCIETA’ OPERATIVA NON EQUIVALE A UNO SCHERMO

 Con il ricorso in Cassazione, risolto dall’ordinanza 3380 del 3 febbraio 2022 della Quinta sezione, i giudici di legittimità hanno sciolto il nodo legato al concetto di “titolarità effettiva” di una società controllata basata in un paese a fiscalità privilegiata in relazione a pagamenti di interessi per operazioni infragruppo. Nel caso specifico, l’amministrazione finanziaria contestava in capo alla controllata la mancata applicazione della ritenuta alla fonte del 12,50 per cento a seguito della corresponsione di interessi passivi a quest’ultima da parte della società madre, considerando il trasferimento un mero raggiro fiscale. La Quinta sezione, con la sopracitata sentenza, ha sancito la validità dell’operazione in quanto “fiscalmente neutrale” sussistendo tutti gli elementi per far escludere la qualificazione di società conduit o di società relais.

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