Con la Sent. n. 34435 del 15.11.2021, la suprema Corte di Cassazione, ha statuito che per i crediti sorti nel corso della procedura fallimentare ex art. 111 bis, comma 1 l. fall., con particolare riferimento sia a quelli esplicitamente riconosciuti dagli organi del fallimento stesso che a quelli implicitamente ammessi in forza di un comportamento logicamente e giuridicamente incompatibile con l’intento di disconoscerli, non è necessaria la procedura di accertamento prevista del titolo V della medesima legge.
Pertanto, la richiesta di immissione al passivo degli stessi non soggiace ad alcun termine di presentazione.
Nel caso esaminato la Corte ha giudicato, quindi, tempestiva la domanda di insinuazione, presentata dopo più di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, di un credito avente ad oggetto somme relative al TFR maturato da un dipendente di una Società a cui era stato intimato il licenziamento dallo stesso curatore fallimentare.