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Pillola n. 144 del 14 gennaio 2022

L’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale grandi contribuenti e internazionale, ha pubblicato lo scorso 12 gennaio 2022 la risposta ad interpello n. 18, con cui ha fornito un importante chiarimento in tema di configurabilità di una stabile organizzazione all'estero: l’opzione per il regime di branch exemption può essere esercita alla condizione che sia configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest'ultimo e l’Italia, ove in vigore; invece, in mancanza di detta Convenzione, in base ai criteri di configurazione della stabile organizzazione di cui all’art. 162 del d.P.R. n. 917/1986, a meno che, in ogni caso, lo Stato estero non ravvisi l’esistenza di una stabile organizzazione ai sensi della sua legislazione domestica.

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