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Pillola n. 143 dell’11 gennaio 2022

Con l’Ordinanza n. 39441 del 13 dicembre 2021, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo cui un creditore che iscriva ipoteca per un valore eccedente il credito vantato può rispondere di illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. e, contestualmente, subire l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. disciplinante la responsabilità aggravata in sede processuale. Tale pronuncia, infatti, ha ribadito l’onere gravante su ciascun creditore di mantenere una condotta prudente e diligente nonché improntata sul rispetto del principio di buona fede o correttezza, non solo in caso di ricorso a rimedi processuali, bensì, ancor prima e a prescindere, nell'esercizio dei propri diritti contrattuali o negoziali oltreché in termini generali nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione. Il creditore, pertanto, non può operare un abuso del proprio diritto iscrivendo ipoteca su beni del debitore senza un’accurata osservanza del limite di continenza o proporzionalità della cautela.

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