Con l’Ordinanza n. 39162 del 9.12.2021 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito la tesi secondo cui il recupero dell’Iva indebitamente compensata da parte dell’Agenzia delle Entrate può essere effettuato soltanto nell’anno d’imposta in cui tale credito Iva sia stato effettivamente utilizzato in compensazione e non nell’anno in cui il medesimo credito si sia realizzato.
Secondo la Corte, infatti, occorre ben distinguere il concetto di utilizzo del credito Iva da quello di esistenza del credito Iva: il primo presuppone che il contribuente abbia utilizzato il credito mediante compensazione in sede di versamenti periodici o nella dichiarazione annuale a scomputo dell’imposta dovuta o rimborsata; il secondo riguarda solamente la realizzazione di operazioni passive rilevanti ai fini Iva comportanti la maturazione di un credito Iva.