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Pillola n. 131 del 20 ottobre 2021

Con la sentenza n. 4260 del 26.09.2021, la Commissione Tributari Regionale del Lazio è entrata nel merito dei trasferimenti avvenuti tra ex coniugi a seguito di accordi di separazione. A tal proposito, ha precisato che la plusvalenza generata dalla vendita di beni mobiliari e immobiliari all’ex coniuge resta esente da tassazione. Pertanto, ai fini dell’esenzione, il presupposto da tenere in considerazione è il concetto di “negoziazione globale” nel quale, come statuito dalla Commissione, devono rientrare anche gli accordi di separazione. Questi ultimi, infatti, pur prevedendo trasferimenti mobiliari o immobiliari, devono essere inquadrati quali atti volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, salvo che l’Agenzia delle Entrate contesti la finalità elusiva di tali atti.

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