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Pillola n. 128 del 05 ottobre 2021

Iniziano a trapelare spiragli di una certa consistenza in merito alla consapevolezza - dei giudici italiani di massima istanza – di essere a tutti gli effetti calati nell’ordinamento comunitario.Ciò dovrebbe valere, a fortiori, relativamente ad un tributo di matrice europea come l’IVA ma l’esperienza insegna quanto non sia scontato. Pertanto è da accogliere con il massimo del favore la sentenza n. 26515 con cui la Corte di Cassazione, assecondando finalmente quanto nettamente già disposto dalla CGUE, ha riconosciuto la sussistenza del diritto alla detrazione anche un'operazione non effettivamente posta in essere nella misura in cui il cedente ha provveduto al versamento integrale dell'imposta esposta in fattura.La decisione soddisfa pienamente – e ne è ispirata – dal combinato disposto dei principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità interpretati alla luce dell’assenza di danno erariale.

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