Un’altra sentenza di merito, la n. 2976/2021 della CTP di Milano, si è pronunciata a favore del contribuente nel caso di contestazioni su fatture soggettivamente inesistenti basate sull’asserita esistenza di cartiere a valle della catena distributiva rispetto al contribuente accertato.Secondo i giudici milanesi, in tali casi, è necessario provare, attraverso elementi di sospetto, diretti o indiretti, la connivenza tra il medesimo e la società fornitrice e, pertanto, deve considerarsi illegittimo un accertamento basato solamente sulla “colpevole ignoranza” in capo al contribuente accertato.Per la CTP di Milano gli elementi di sospetto diretti devono riguardare situazioni oggettive di fatto, quali l’attività, la struttura, la modalità di fornitura, di pagamento ecc. mentre un elemento indiretto potrebbe essere il trarre vantaggio dall’operazione, il tutto in un quadro di confronto con gli ordinari rapporti commerciali.