Con la sentenza n. 21970 del 30.07.2021, le Sezioni Unite della Cassazione, hanno stabilito che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata. Di conseguenza, quest’ultima, non è soggetto di diritti e neppure ha la capacità e la legittimazione processuale per farli valere, perché trasferiti alla società incorporante o risultante dalla fusione. Peraltro, ai sensi dell’art. 105 c.p.c. (intervento volontario), ove la società incorporata estinta comunque intraprenda un giudizio, la società incorporante può intervenire nello stesso per far valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse. Ciò si verifica indipendentemente dall’effettiva esistenza, in capo al soggetto che ha inizialmente proposto la domanda giudiziale, delle condizioni necessarie al relativo esercizio.