Con l’ordinanza 17312/2021 della Corte di Cassazione è stata legittimata la rettifica delle sole rimanenze iniziali da parte dell’Amministrazione Finanziaria. In sede di accertamento, in virtù dell’Articolo 110 del Tuir, la rettifica dell’Amministrazione Finanziaria in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi nel rispetto del principio del Going Concern. L'ordinanza sopracitata ha escluso l’operatività in senso contrario di tale principio. In caso di rettifica delle sole rimanenze iniziali non è necessario adeguare anche le rimanenze finali del precedente esercizio; fermo restando il diritto-potere dell’organo accertatore di operare retroattivamente.