Con il favore della serendipità, anche una sentenza non favorevole al contribuente può contenere argomentazioni che, per diversi profili, manifestano una spiccata utilità per la difesa avverso alcuni atti dell’Amministrazione finanziaria.
Pronunciandosi in merito alla rilevanza, ai fini della normativa del c.d. transfer pricing di cui agli artt. 7 e 9 del Tuir, di un caso di finanziamenti gratuiti infragruppo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 13850 del 21.05.2021, ha ribadito che l’Agenzia delle Entrate non è tenuta a dar prova della funzione elusiva di una data operazione ma solo dell’esistenza di transazioni tra imprese del gruppo ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale.
Ma, per quanto di maggiore interesse, quasi per incidens, ha chiaramente rappresentato la possibilità che i finanziamenti gratuiti infragruppo possano avere cittadinanza nell'ordinamento laddove sia dimostrabile che lo scostamento rispetto al principio di libera concorrenza sia dipeso da "ragioni commerciali" interne al gruppo, connesse al ruolo che la controllante assume a sostegno delle altre società del gruppo.
Probabilmente la posizione “ammorbidita” dei giudici di legittimità è anche figlia dei tempi correnti, durante i quali si presenta con grande urgenza il bisogno di ricorrere a nuovi finanziamenti.