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Pillola n. 109 dell’1 giugno 2021

Con la sentenza n. 3073 del 9.2.2021 gli Ermellini hanno provveduto a tracciare una linea di separazione tra l’imposizione applicabile alla compravendita e quella, invece, applicabile alla dotazione del trust mediante l’apporto del bene oggetto di compravendita. Sebbene nell’atto di acquisto si dichiari la destinazione dell’immobile agli scopi del trust, secondo la Cassazione resta la giuridica autonomia rispetto a questa volontà di destinazione del suddetto di acquisto, per cui è legittimamente applicabile il principio del “prezzo-valore” (vale a dire la tassazione su base imponibile catastale) alla compravendita immobiliare che abbia un trustee – persona fisica – come parte acquirente, il quale acquisti un edificio allo scopo di vincolarlo in un trust autodichiarato.

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