Il Decreto Sostegni bis (d.l. n. 73/2021) ha apportato una modifica importante al regime delle variazioni dell’imponibile e dell’IVA nel caso in cui il cessionario/committente destinatario della fattura sia rimasto inadempiente.
In particolare, l’art. 18 del suddetto Decreto ha introdotto all’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 il comma 3bis che consente al cedente/prestatore, che ha registrato la fattura, di effettuare la variazione in diminuzione sin dalla data in cui il debitore inadempiente è assoggettato alla procedura concorsuale ovvero dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato. Prima occorreva, invece, aspettare la chiusura della procedura.
L’art. 18 modifica anche il comma 5 dell’art. 26 introducendo l’esonero a favore della sola procedura concorsuale dalla rettifica della detrazione dell’Iva.