L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n.369 del 24 maggio 2021 ha chiarito che la cessione del credito di cui all’art. 121 del decreto Rilancio, è esente da IVA. Se la cessione ha scopo di finanziamento e quindi ha natura finanziaria l’operazione rientra tra quelle esenti (art.10 co.1, d.P.R. n.633/1972). Inoltre è stato precisato che tali operazioni non sono soggette ad obbligo di certificazione fermo restando la facoltà di fatturare in esenzione, ai sensi del sopracitato art.10 d.P.R. 633/1972. Infine, per quanto concerne l’imposta di registro è riconducibile alla disciplina recata per gli atti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione, perché formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute (art.5 tabella allegata al TUR).