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Pillola n. 107 del 25 maggio 2021

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n.369 del 24 maggio 2021 ha chiarito che la cessione del credito di cui all’art. 121 del decreto Rilancio, è esente da IVA. Se la cessione ha scopo di finanziamento e quindi ha natura finanziaria l’operazione rientra tra quelle esenti (art.10 co.1, d.P.R. n.633/1972). Inoltre è stato precisato che tali operazioni non sono soggette ad obbligo di certificazione fermo restando la facoltà di fatturare in esenzione, ai sensi del sopracitato art.10 d.P.R. 633/1972. Infine, per quanto concerne l’imposta di registro è riconducibile alla disciplina recata per gli atti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione, perché formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute (art.5 tabella allegata al TUR).

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