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Pillola n. 106 del 21 Maggio 2021

La prestazione di servizi è un'operazione soggetta a IVA anche quando si risolve in un semplice non fare o in un permettere e purché si collochi all'interno di un rapporto sinallagmatico stigmatizzato in un accordo transattivo.

Tanto è stato nuovamente affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 356 del 19 maggio 2021 che ha recepito l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza europea in tema.

La Corte di Giustizia, infatti, ha più volte ribadito, che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso» e configura un'operazione imponibile solo quando tra l'autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario.

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