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Pillola n. 105 del 15 Maggio 2021

Nel contrasto all’evasione fiscale l’Amministrazione finanziaria può acquisire elementi di prova atipici, ottenuti con canali diversi rispetto a quelli previsti dall’ordinamento giuridico nazionale e internazionale. Con l’ordinanza n. 11162 del 2021, la Corte di Cassazione ha, infatti, deciso che possono essere utilizzati in sede ispettiva anche i dati bancari acquisiti illecitamente. Ciò anche in considerazione di quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE che, esaminando il profilo relativo alla legittimità dell'utilizzo all'interno del processo della prova acquisita, ha precisato che l'utilizzazione processuale di prove illegalmente acquisite non costituisce violazione convenzionale, dovendosi valutare se la procedura nel suo insieme abbia rispettato i canoni del giusto processo ed i diritti della difesa.

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