La sentenza n. 3121/2021 del Tribunale di Milano ha confermato la responsabilità solidale dell’Amministratore subentrante per le omissioni del precedente Amministratore.
Ed in particolare, l’Amministratore subentrante, ha il dovere di verificare e, se necessario, rimediare alle omissioni tributarie del precedente Amministratore, anche tramite istanza di accertamento della posizione fiscale e debitoria da presentare all’Agenzia delle Entrate e ad Equitalia. In difetto, risponderà – per un titolo autonomo ma convergente con quello dell’ex Amministratore direttamente responsabile – per il danno arrecato al patrimonio sociale, e quindi in via solidale con l’Amministratore cui era subentrato.