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Pillola n. 97 del 13 aprile 2021

La Cassazione, con ordinanza n. 9344 emessa in data 7 aprile 2021, sconfessando un consolidato orientamento, ha ritenuto la legittimità dell’avviso di liquidazione che riporti solo gli estremi della sentenza civile soggetta a registrazione senza allegarla.

Ciò in quanto gli interessati, essendo stati parte del giudizio, sono già a conoscenza del contenuto della stessa.

Solo allorché l’avviso difettasse di tali estremi sarà necessario allegare il testo del provvedimento.

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