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Pillola n. 95 del 7 aprile 2021

Con la sentenza n. 8500 del 25.3.2021, pronunciata a Sezioni Unite, la Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’Ade dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.

Con tale assurda pronuncia la Corte ha espresso un principio che mal si concilia con il tanto decantato principio di certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente e pone anche problematiche dal punto di vista pratico per il contribuente che, per poter giustificare la deduzione operata, dovrà conservare documenti risalenti nel tempo.

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