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Pillola n. 93 del 26 marzo 2021

Con la sentenza del 25.3.2021, in causa C-907/19, la Corte di Giustizia UE ha reso chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’esenzione IVA prevista dall’art. 135, par. 1, lett. a) Direttiva n. 2006/112/CE per la prestazione resa da un assicuratore nel caso in cui oltre al servizio di intermediazione assicurativa, esente Iva, vengano forniti altri servizi, autonomamente non esenti, stabilendo che nel suo complesso tale prestazione non è esente Iva.

La Corte ha colto l’occasione per offrire un principio generale stabilendo che, in presenza di un’operazione costituita da più elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l’operazione per stabilire se questa dia luogo, ai fini IVA, ad una prestazione unica o a prestazioni distinte. Si è in presenza di una prestazione unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissolubile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.

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