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Pillola n. 92 del 23 marzo 2021

Con la risposta ad interpello n. 197 del 19.3.2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ed individuato le modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare l'eventuale ritenuta alla fonte prevista dall'art. 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in sede di rimborso delle quote di fondi di investimento alternativi (FIA). Nel dettaglio, nell'ipotesi di rimborso parziale delle quote di tali fondi acquistate per atto inter vivos o mortis causa, la SGR è tenuta a determinare la base imponibile dei proventi da assoggettare alla ritenuta alla fonte prevista dall'articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973, ove applicabile, considerando il costo medio ponderato o di acquisto delle quote stesse da parte degli investitori

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