Logo-completo-con-trasparenza
Pillola n. 91 del 19 marzo 2021

Con la risposta n. 172 del 15.03.2021 l’AdE, pronunciandosi relativamente ai rapporti intercorrenti tra una società/commissionaria per la vendita di carburante e la compagnia petrolifera/committente, ha opportunamente colto l’occasione per precisare, con argomentazioni di portata sistematica, che l'interposizione del commissionario ha una funzione esclusivamente strumentale per motivi connessi al contratto di commissione e, pertanto, l'applicazione del principio della totale equiparazione tra i servizi a rilevanza esterna (tra commissionario e acquirente finale) e quelli interni (tra committente e commissionario) non può determinare effetti distorsivi nell'applicazione dell'imposta.

Le conseguenze ricavate nel caso de quo, suggeriscono all’A.F. di ritenere che il commissionario non può considerarsi il destinatario dei limiti di detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti previsti dall'art. 19-bis1 del d.P.R. n. 633 del 197

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »