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Pillola n. 89 del 9 marzo 2021

La Corte di Giustizia Europea, con sent. n. del 3.3-2021, C-7/20, ha fornito una interessante pronuncia in una vicenda concernente la corretta individuazione del luogo di esigibilità dell’IVA nel caso di un bene non comunitario importato in Germania, in violazione della normativa doganale, passando dalla Bulgaria.

Sul punto la Corte ha chiarito che, sebbene l’art. 79, par. 1 del regolamento n. 2013/952/UE stabilisca che per le merci soggette a dazi di importazione l’inosservanza degli adempimenti faccia sorgere una obbligazione doganale al soggetto tenuto al suo rispetto, l’imposta deve necessariamente reputarsi esigibile nello stato membro in cui l’inosservanza di tali obblighi è stata constatata, anche in osservanza dell’art. 71, paragrafo 1, secondo comma della direttiva IVA.

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