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Pillola n. 88 del 2 marzo 2021

Con risposta a interpello n. 126 del 24.2.2021 l’Ade ha fornito chiarimenti in tema di agevolazioni prima casa stabilendo che non si decade da tale beneficio in caso di vendita entro 5 anni dell'immobile anche nell'ipotesi in cui il nuovo immobile acquistato adibito ad abitazione principale sia situato in uno Stato estero, sempreché sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale.

In tale occasione, l’Ufficio ha anche fornito chiarimenti in tema di prova ritenendo funzionali all’uopo sia copia del rogito notarile di acquisto dell'abitazione sita all'estero, sia documentazione comprovante la dimora abituale nell'immobile acquistato all'estero, come fatture di fornitura di luce, acqua o gas. Tali documenti devono essere muniti di apostille e tradotti in italiano.

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