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Pillola n. 86 del 23 febbraio 2021

Con la risoluzione n. 12/E del 18 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i redditi corrisposti da Stati o soggetti esteri ai neo-residenti che usufruiscono dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 24-bis del Tuir, non perdono la loro caratteristica di redditi di capitale di fonte estera.

Dunque, gli stessi mantengono le conseguenti agevolazioni fiscali non solo se sono riscossi all'estero, ma anche se le attività finanziarie estere, da cui derivano sono oggetto di un contratto di custodia, di gestione, amministrazione e consulenza con intermediari italiani, pur essendo depositate presso un conto estero, ovvero di un contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario stipulato con compagnie di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (Lps), quando la riscossione dei proventi potrebbe essere eventualmente affidata a intermediari italiani.

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