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Pillola n. 85 del 17 febbraio 2021

E’ confortante la risposta ad interpello del 15.02.2021, n. 106, con cui l’AdE dimostra di fare buon uso dell’attività di interpretazione legislativa, senza addentrarsi in spericolati equilibrismi spesso utili a sostenere ardite tesi impositive.

Manifestando una certa aderenza al dato letterale della legge, l’Amministrazione finanziaria ha sancito che, ai fini della tassazione del trust in materia di imposta sulle successioni e donazioni, è necessario attenersi alla verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990.

In particolare, nel caso in cui il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del Trust, l'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo, mancando un trasferimento di ricchezza.

La strada per quest’approdo era stata battuta dalla sentenza della Corte di Cassazione del 29.05.2020, n. 10256 – espressamente richiamata dall’AdE – ma la “bollinatura” dell’Amministrazione finanziaria non può che essere salutata con favore.

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