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Pillola n. 84 del 12 febbraio 2021

Con l’ordinanza n. 2243 del 2.2.2021 la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi nel delicato ambito dell’equilibrio del contraddittorio tra fisco e contribuente, ha ribadito come la nullità dell’atto impositivo e/o sanzionatorio emanato “ante tempus” trovi necessaria applicazione anche in caso di attività ispettive di natura istantanea, finalizzate perlopiù ad una mera acquisizione della documentazione posta a fondamento dell’atto di accertamento.

Pertanto, né la natura mirata della verifica, né la sua brevità possono considerarsi elementi idonei ad escludere il rispetto del termine di 60 giorni, decorrente dal rilascio del PVC, in osservanza dell’art. 12, comma 7 della legge 27.7.2000, n. 212, quale espressione dei fondamentali principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.

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