La Circolare Assonime n. 1 del 26.01.2021, emanata a commento, tra l’altro, della circolare dell’AdE del 23.12.2020 n. 31 /E, ha il pregio di mettere in luce le incrostazioni che impediscono all’Amministrazione finanziaria di assumere posizioni più ragionevoli in merito alla fruizione del credito d’imposta R&S.
Soffermandosi anche sulle nuove linee guida inerenti la gestione delle istanze di interpello in materia agevolativa, Assonime coglie l’occasione, già sfruttata in sede di circolare del 14.11.2019, n. 23, per ribadire che, ove si riscontri il preciso adempimento degli oneri documentali, si debba escludere che il credito sia “inesistente” – e propendere per la categoria della “non spettanza” - in quanto la condotta del contribuente non è ascrivibile a quelle di tipo fraudolento.
Pillola a cura dell’Avv. Emilio Costarella