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Pillola n. 82 del 26 gennaio 2021

Con la circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate si è finalmente adeguata all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 2321 e n. 2322 del 31.1.2020, secondo il quale la vendita di un cespite ad un corrispettivo inferiore al valore rideterminato mediante perizia giurata non determina la decadenza del contribuente dagli effetti derivanti dal pregresso versamento dell’imposta sostitutiva.

Conseguentemente, ai fini del calcolo della eventuale plusvalenza, dovrà aversi riguardo al valore rideterminato in perizia, non potendo l’Ufficio “recuperare” il valore storico di acquisto del suddetto cespite.

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