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Pillola n. 81 del 22 gennaio 2021

Con risposta ad interpello n. 53 del 21.1.2021, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sulla questione relativa all’aliquota applicabile alle prestazioni di servizi relative alla progettazione di edifici la cui realizzazione beneficia dell’Iva agevolata.

Secondo l’Ade - poiché ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 quinquies e septies della tabella A, parte III, del d.p.r. n. 633/1972 l’aliquota Iva del 10% è applicabile alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione di un’opera che a sua volta beneficia dell’aliquota ridotta - sono assoggettabili all’Iva agevolata unicamente i servizi di progettazione che sono resi in dipendenza dell’unico contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera. Viceversa, le medesime prestazioni effettuate mediante uno specifico e autonomo contratto sono assoggettate all’Iva ordinaria.

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