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Pillola n. 69 del 17 novembre 2020

Nella Risoluzione n. 69 del 22.10.2020 l’Agenzia delle Entrate, con un'interpretazione del tutto innovativa, ha affermato che l’IVA esposta nelle fatture emesse dai gestori telefonici per i servizi di telefonia mobile ricaricabile resi nei confronti di soggetti passivi utilizzatori, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 24.10.2020, n. 366, può essere oggetto di detrazione secondo le regole indicate nell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972. In caso contrario, infatti, non verrebbe rispettato il principio di neutralità dell’IVA, più volte richiamato dalla Corte di giustizia Europea (tra le tante, cfr. Corte di Giustizia C-246/16). In linea generale, la fornitura di tali servizi è soggetta ex art. 74, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 633/1972, invece, al regime cd. “monofase”, in base al quale l’IVA, in deroga alle disposizioni ordinarie, viene assolta dall’operatore che si trova a monte della catena di produzione e distribuzione dei beni e servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente.

Sarebbe, quindi, auspicabile che, in ragione dell’interpretazione contenuta nella citata Risoluzione, possa essere consentito il rimborso dell’IVA a tutti coloro che in passato abbiano prudentemente ritenuto di non esercitare il diritto alla detrazione.  

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