Con l’ordinanza n. 24233 del 2.11.2020 resa dalla Corte di Cassazione in tema di trust, si consolida ulteriormente l’orientamento secondo cui il trasferimento dei beni dal disponente al trustee non determina effetti traslativi poiché non comporta un passaggio definitivo del bene a tale soggetto e, per quanto di interesse, non integra il presupposto per l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastali proporzionali.
Al momento della costituzione del trust – afferma la Corte – il trasferimento al trustee è solo limitato, stante l’obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento, nonché solo temporaneo. Il passaggio definitivo di ricchezza, che rileva quale indice di capacità contributiva necessario per la possibilità di richiedere imposte proporzionali ai sensi dell’art. 53 Cost., si verifica invece solo al momento del passaggio finale dei beni o diritti ai beneficiari.