Logo-completo-con-trasparenza
Pillola n. 67 del 30 ottobre 2020

Niente più diportisti alle prese con misurazioni metro alla mano.
Dopo la tirata di orecchie della Commissione Europea avvenuta con parere del 25.07.2019, l’art. 7-quater, lettera e) del d.P.R. 633/1972 - che sfruttando la deroga concessa dalla direttiva IVA, riteneva essere effettuate nello Stato le prestazioni di servizi di locazione o noleggio di imbarcazioni da diporto messe a disposizione extra UE ma utilizzate in Italia - è stato integrato con l’articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, precisando che la prestazione si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea.
Di qui, l’interesse del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 341339/2020, con cui, mandando in soffitta i vecchi parametri quali la lunghezza dell'imbarcazione e la propulsione dei motori, sono stati dettagliati i nuovi mezzi di prova, aventi una matrice spiccatamente documentale, idonei alla dimostrazione dell’extraterritorialità.

Pillola a cura dell’Avv. Emilio Costarella

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »