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Pillola n. 65 del 22 ottobre 2020

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha affrontato, con la norma di comportamento del 08.10.2020, tra l’altro, il tema della qualificazione, come “non spettante” o inesistente, del credito di imposta sui canoni di locazione di immobili previsto dal Decreto Rilancio e utilizzato indebitamente dal contribuente.

Si trova conferma del fatto che è inesistente il credito che manchi, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo. È, invece, ritenuto “non spettante” il credito che venga utilizzato in compensazione nel modello F24 in misura eccedente quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo.

La diversa qualificazione incide sulla sanzione applicabile che, nel caso di credito “non spettante”, è pari al 30% del credito utilizzato mentre è pari al 100 – 200 % della misura dei crediti stessi nel caso di credito inesistente che deve sottostare al termine di otto anni per la notifica dell’avviso di recupero.

Richiamando la prassi dell’Agenzia, la norma in parola precisa che – in caso di cessione del credito non spettante/inesistente – il recupero raggiunge chi ha effettivamente beneficiato dello stesso e, quindi, sempre il cedente e mai il cessionario.

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