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Pillola n. 60 del 25 settembre 2020

Con la risposta n. 408 del 2020, l’Agenzia delle Entrate specifica che anche il singolo condomino può usufruire della detrazione del 110 per cento per gli interventi autorizzati dall'assemblea condominiale che interessano la parte dell’involucro dell’edificio che riguarda la propria unità abitativa. Ciò a patto che siano rispettate le condizioni previste dalla normativa, gli interventi interessino l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il cappotto termico “intervento trainante” potrà essere installato sulle superfici di propria pertinenza nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto Rilancio. L'eventualità che l'intervento condominiale non venga effettuato per il diniego da parte degli organi competenti delle previste autorizzazioni amministrative, comporterà per l'Istante la mancata fruizione della detrazione del 110 per cento per gli interventi sulle pareti interne della propria abitazione.

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