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Pillola n. 59 del 22 settembre 2020

Il “realizzo controllato” di cui al comma 2-bis dell’art. 177, la cui introduzione ha recentemente ampliato l’ambito applicativo del relativo regime fiscale, è attuabile solo in ipotesi di conferimenti di partecipazioni propriamente detti, ovvero partecipazioni la cui titolarità consenta alla conferitaria di acquisire

stabilmente la qualità di socio della società scambiata.

La determinazione è stata assunta in occasione della risposta n. 381 pubblicata il 18.09.2020 con cui l’AdE ha riscontrato il quesito di un contribuente che intendeva procedere al conferimento del diritto di usufrutto di cui era titolare sulle azioni di una società di nuova costituzione.

Guidata da un’interpretazione di sistema, l’AdE ha rilevato che la collocazione del comma 2-bis all'interno della disciplina generale sullo scambio di partecipazioni di cui all'articolo 177 del TUIR, nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2-bis alle "partecipazioni conferite" precludono l’estensione del regime fiscale de quo ad operazioni diverse da quelle di «scambio di partecipazioni»

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