L’ordinanza della Corte di Cassazione del 7.9.2020, n. 18615, in materia catastale, rimarca ulteriormente la necessità di una adeguata, completa e specifica motivazione dell’atto di riclassamento dell’immobile urbano.
Vista anche l’esistenza di tre ipotesi di riclassamento, il Giudice di Legittimità ha altresì ribadito come tali motivazioni debbano non solo essere normativamente inquadrate, ma anche trovare pertinenza nella specifica procedura adottata dall’Agenzia delle Entrate, con ciò ritenendosi immotivato il provvedimento che si limiti a fare riferimento, in termini sintetici o generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata, rispetto al rapporto con l’insieme delle microzone comunali ed ai provvedimenti amministrativi a sostegno del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi ed i criteri con cui questi dati sono stati ricavati. La necessaria specificità motivazionale determina, inoltre, l’illeggitimità di una eventuale adduzione di argomentazioni inerenti tipologie di riclassamento differenti da quella oggetto del provvedimento stesso.