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Pillola n. 55 del 27 agosto 2020

Con la recentissima circolare n. 25/E del 25.8.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al tema della cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, in ragione del fatto che l’art. 158 del d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.7.2020, n. 77, fa riferimento esclusivamente alla cumulabilità della sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione con quella straordinaria da COVID-19 prevista dall'art. 83 del d.l. 17.3.2020, n. 18.
L'interpretazione amministrativa chiarisce che, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”, prevista dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. 19.6.1997, n. 218, sia la sospensione di complessivi 64 giorni prevista dal combinato disposto del citato art. 83 e dell’art. 36 del d.l. 8.4.2020, n. 23. Con la circolare in esame, l'AdE conferma, altresì, che trova applicazione anche la sospensione feriale dal 1.8 al 31.8 (ex art. 1 della legge n. 742/1969)

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