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Pillola n. 53 del 6 agosto 2020

Con la risposta all’istanza di consulenza giuridica del 04.08.2020, n. 9, l’AdE ha colto l’occasione per fugare i dubbi relativi alla corretta imputazione temporale di componenti reddituali diversi da quelli derivanti dalla

cessione di beni o prestazioni di servizi e, segnatamente, derivanti da sentenze o lodi arbitrali.

Seppur in ragione di percorsi argomentativi parzialmente diversi, tanto le micro imprese di cui all’art. 2435-ter quanto i soggetti OIC-adopter, in base alla risposta fornita, devono orientarsi secondo il momento in cui il provvedimento giurisdizionale o il lodo arbitrale vengono a giuridica esistenza (sul presupposto che sussista l’ulteriore requisito della determinabilità).

Di contro, a nulla rileva sul momento in cui deve avvenire l'imputazione fiscale né il passaggio in giudicato della sentenza né, tanto meno, l'iter del contenzioso stesso: qualora la decisione fosse modificata nei successivi gradi di giudizio, le correzioni ai componenti reddituali già imputati possono essere modulate registrando le sopravvenienze.

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