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Pillola n. 52 del 28 luglio 2020

Induce a riflettere l’ordinanza n. 15980, depositata ieri, con cui la Corte di Cassazione ha definitivamente fugato le speranze del contribuente che aveva impugnato un’intimazione di pagamento relativa all’importo recato sull’avviso di accertamento che era stato oggetto di adesione non perfezionata a causa del mancato pagamento della prima rata.

Due sono gli aspetti interessanti: (i) la Suprema Corte non conferisce alcuna rilevanza al fatto che l’atto di adesione consegnato al contribuente presentasse delle incongruenze rispetto a quanto effettivamente dovuto: aspetto, questo, confermato dalla divergenza tra il documento consegnato al contribuente e quello depositato in giudizio; (ii) alcuni passaggi della pronuncia lasciano intendere che – ad ogni modo – l’atto di adesione debba essere consegnato preventivamente e non, come sovente avviene, solo dopo il pagamento della prima rata: profilo quest’ultimo, destinato a stimolare nuovi interventi.  

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