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Pillola n. 51 del 23 luglio 2020

Con la sentenza n. 158 del 21.7.2020 la Corte Costituzionale, pronunciandosi su una annosa diatriba vertente sulla corretta interpretazione della natura dell’imposta di registro quale “imposta d’atto”, ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Suprema Corte di Cassazione, ritenendo l’attuale disposto dell’art. 20 del d.P.R. 131/86 non confliggente con il contenuto degli articoli 3 e 53 della Costituzione.
Nello specifico la Corte Costituzionale,  nell’evidenziare come l’interpretazione sostanzialistica non sia l’unica a doversi ritenere costituzionalmente lecita e, quindi, percorribile dal legislatore,  ha motivato il rifiuto degli assunti della Cassazione adducendo che i parametri previsti dalla norma vigente non possono considerarsi di per sé contrastanti con i principi di capacità contributiva ed eguaglianza tributaria.

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