Con la sentenza n. 158 del
21.7.2020 la Corte Costituzionale, pronunciandosi su una annosa diatriba
vertente sulla corretta interpretazione della natura dell’imposta di registro
quale “imposta d’atto”, ha respinto la questione di legittimità costituzionale
sollevata dalla Suprema Corte di Cassazione, ritenendo l’attuale disposto
dell’art. 20 del d.P.R. 131/86 non confliggente con il contenuto degli articoli
3 e 53 della Costituzione.
Nello specifico la Corte Costituzionale,
nell’evidenziare come l’interpretazione sostanzialistica non sia l’unica
a doversi ritenere costituzionalmente lecita e, quindi, percorribile dal
legislatore, ha motivato il rifiuto
degli assunti della Cassazione adducendo che i parametri previsti dalla norma
vigente non possono considerarsi di per sé contrastanti con i principi di
capacità contributiva ed eguaglianza tributaria.