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Pillola n. 50 del 17 luglio 2020

Ulteriore pronuncia favorevole al contribuente da parte della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 14990 depositata il 15.7.2020, ha sostenuto, in tema di prova di costi d’impresa non contabilizzati a fronte di un accertamento di ricavi omessi, che, ai sensi dell’art. 75, comma 4, TUIR (ora art. 109 TUIR), nella versione applicabile ratione temporis, le spese e i costi “neri” possono essere ammessi in deduzione se risultanti da elementi certi e precisi e tale certezza e precisione richieste dalla norma sono da considerarsi una regola di giudizio che prescrive un certo grado di rigidità nella valutazione della prova ma non escludono che la stessa possa essere fornita mediante elementi presuntivi.

I giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato come, da un lato, fosse pacifica l’omessa registrazione da parte del contribuente dei ricavi di vendita derivanti dalla propria impresa, ma, nello stesso tempo hanno sottolineato che il contribuente avesse dimostrato attraverso elementi presuntivi che a tali componenti positive del reddito d’impresa corrispondessero i relativi costi, da dedurre dal reddito imponibile.

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