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Pillola n. 49 del 14 luglio 2020

Ci risulta meritevole di considerazione la risposta n. 210 con cui l’Agenzia delle Entrate, traendo spunto da un contratto a termine di cessione di valuta estera, ha chiarito le regole di tassazione delle plusvalenze contenute negli articoli 67 e 68 del Tuir.

Due sono i profili puntellati dall’Agenzia: (i) la plusvalenza derivante dalla cessione a termine di valuta non coincide con la plusvalenza effettivamente realizzata tramite l'operazione, ricavabile “classicamente” mediante il raffronto del prezzo di vendita con il costo di acquisto della valuta, ma con una plusvalenza meramente "virtuale", quale risultante della differenza tra il cambio a pronti vigente alla data della stipula

del contratto e quello a termine preso a riferimento nel contratto stesso; (ii) deve includersi nel computo delle cessioni, aggiungendosi alle singole operazioni da contratto, anche il mero prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente, a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio dell'anno, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. 

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