Con l’ordinanza n. 14281, depositata in data 08.07.2020, la
Suprema Corte di Cassazione si è espressa su una vicenda concernente un avviso
di liquidazione, notificato dall’Agenzia delle Entrate al contribuente al fine
di richiedere il pagamento dell’imposta di registro sulla base di una sentenza
del TAR, la quale, tuttavia, era stata oggetto di rimodulazione a seguito
dell’impugnazione della stessa innanzi al Consiglio di Stato.
Sebbene la sentenza del Consiglio di Stato fosse stata pubblicata solo dopo la
notifica dell’avviso di liquidazione, secondo la Cassazione, l’Ufficio, stante
la ridefinizione della base imponibile, avrebbe dovuto procedere
all’annullamento in autotutela del suddetto avviso di liquidazione e quindi
procedere all’emanazione di un nuovo avviso, contenente la richiesta
dell’imposta effettivamente dovuta dal contribuente.