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Pillola n. 46 del 03 luglio 2020

Con l’ultima sentenza n. 13369 del 1.7.2020 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato un principio importante e favorevole al contribuente in base al quale, in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione con cui l’Ade ridetermina il valore di un immobile compravenduto non può fondarsi esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore del bene risultante dai valori OMI.

Secondo la Suprema Corte, infatti, tali quotazioni OMI non costituiscono fonti di prova del valore venale in comune commercio ma, tutt’al più, uno strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa occorrendo, invece, presunzioni gravi, precise e concordanti per giustificare l’accertamento.

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