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Pillola n. 37 del 22 maggio 2020

Assonime interviene con la Circolare n. 8 del 19 maggio 2020 esprimendo perplessità in merito alla posizione espressa dalla Corte di giustizia UE nella causa C-94/19, osservando che nell’ipotesi di rimborso in favore della distaccante del solo costo del lavoro non si può parlare di remunerazione della prestazione di servizio di fornitura del personale dipendente. Nel citato caso, la Corte di giustizia UE aveva sostenuto che non è conforme alle disposizioni comunitarie in materia di IVA l’art. 8 comma 35 della L. 67/88 in base al quale non sono rilevanti ai fini IVA i prestiti ed i distacchi di personale della controllante presso la controllata, a fronte del solo rimborso del relativo costo. In sostanza la Corte aveva stabilito l’imponibilità IVA dei prestiti e dei distacchi di personale a fronte dei quali è corrisposto il solo rimborso del costo del personale qualora il pagamento, eseguito dalla distaccataria in favore della distaccante, costituisca una condizione essenziale affinché si perfezioni il distacco stesso. Assonime auspica un intervento chiarificatore del legislatore nazionale e dell’amministrazione finanziaria in quanto il distacco può avvenire anche solo per esigenze organizzative dell’impresa senza prevedere un controvalore effettivo per il servizio reso.

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