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Pillola n. 36 del 14 maggio 2020

L’Agenzia delle Entrate interviene sulla nuova disciplina UE, dettata dall’art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011, in vigore dal 1.1.2020, che indica i documenti necessari per ritenere soddisfatta la prova del perfezionamento del trasporto o della spedizione dei beni intra-UE affinché sia riconosciuta l’esenzione dell’operazione stessa (Circ. n. 12/E del 12.5.2020).

L’Ufficio chiarisce la portata di tale presunzione dell’operazione intra-UE e sostiene che le Autorità nazionali conservano comunque la facoltà di superare tale presunzione qualora le stesse vengano in possesso di elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato.

Inoltre, l’Agenzia stabilisce che, in tutti i casi in cui la suddetta disciplina non si renda applicabile, restano valide le prassi nazionali preesistenti che nel tempo, in assenza di disposizione normativa, hanno fornito diversi chiarimenti in materia (Ris. 25.3.2013, n. 19/E, Ris. 28.11.2007, n. 345/E, Ris 15.12.2008, n. 477/E, Ris., 24.7.2014, n. 71/E e Risp. Interpello 8.4.2019, n. 100).

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