Con la circolare n. 3723/C del 15.3.2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito una rilevante delucidazione in merito ai limiti applicativi dell’art. 67 del d.l. 17.03.2020, n. 18 (cosiddetto decreto “Cura Italia”), con il quale è stata disposta la sospensione, dalla data dell’8.3.2020 a quella del 31.5.2020, dei termini relativi ad alcune attività dell’Amministrazione Tributaria.
Nel dettaglio, senza possibilità di fraintendimenti di sorta, il Ministero ha escluso che la suddetta sospensione dei termini possa valere anche per l’istituto del ravvedimento operoso, non essendo questo ascrivibile agli atti posti in essere su diretto impulso dell’Ufficio, bensì a quelli di libera iniziativa del contribuente.