La sentenza numero 496/19/2020 della CTP di Milano sancisce che la mancata indicazione del credito di imposta nel quadro RU della dichiarazione dei redditi costituisce un mero errore materiale di tipo formale che non incide sull’esistenza del credito stesso.
L’Ufficio, coinvolgendo la categoria dell’inesistenza, aveva, di contro, ritenuto di potersi avvalere del termine accertativo “lungo” ai fini della notifica dell’atto di recupero del credito.
La CTP ha perentoriamente dichiarato la nullità dell’atto proprio perché, non potendosi – il credito in questione – qualificarsi inesistente, il potere di recupero dell’Amministrazione non poteva essere esteso oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.